STATUTO ASSOCIAZIONE
“SALUTE E FUTURO EUNI ONLUS”
Art.1
Costituzione
1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata “SALUTE E FUTURO EUNI ONLUS”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di seguito detta associazione, ed opererà con la sigla “S.F.E. onlus”.
2. L'associazione:
- non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- l’associazione è apartitica e aconfessionale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega obbligatoriamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà obbligatoriamente il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 662/96, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Per quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art.2
Attività
1. L'associazione presta assistenza sociale e socio-sanitaria mediante le attività di:
- Fornitura di qualunque tipo di strumentazione medica e chirurgica, e di qualunque presidio sanitario che possa essere utile ai medici o operatori del mondo della sanità dei paesi in via di sviluppo, che si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, in modo da aiutarli a superare gli svantaggi dovuti alle condizioni economiche e sociali;
- Cooperazione alla realizzazione di strutture o ambienti atti a permettere i differenti tipi di trattamenti medici nei paesi in via di sviluppo, rivolti a favore di soggetti che si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, in modo da permettere loro di sopperire agli svantaggi dovuti alle condizioni economiche e sociali.
L'associazione, inoltre, fornisce l’insegnamento necessario a medici e paramedici,che si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, perché possano venire ad essere in grado di esercitare la loro professione a livelli qualitativi più significativi e con il massimo aggiornamento possibile per le tecnologie più sofisticate esistenti. Questo scopo potrà essere raggiunto ospitando detti allievi in strutture di questa onlus o di qualunque istituto operatorio pubblico o privato che si renda disponibile. L'associazione coopera, a tal fine, con istituzioni pubbliche o private e club service che si rendano disponibili in qualunque maniera allo sviluppo degli scopi istituzionali e a fornire ai suddetti allievi l’adeguata ospitalità ed alloggio durante il periodo di apprendimento.
Nei limiti ed alle condizioni previste dal punto 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, l'attività di istruzione e formazione di cui ai punti precedenti potrà essere svolta anche in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 in quanto attività accessoria per natura a quelle statutarie istituzionali ed integrativa delle stesse.
2. L’associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4.12.97 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell’esercizio delle attività sopra dedotte, l’Associazione si avvarrà di volontari che presteranno la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.
L’associazione potrà inoltre avvalersi di prestatori di lavoro autonomo e/o dipendenti, nei limiti necessari al proprio funzionamento ed alle eventuali qualificazioni e specializzazioni ai sensi e nei limiti fissati dalla L.266/91 e del D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 3
(Sede-durata)
L’associazione ha sede in Treviso in via Ghirada nr. 2; è facoltà della stessa istituire sedi e/o filiali secondarie.
L’associazione ha durata illimitata, fatto salvo lo scioglimento per volere dei soci.
Art.4
Emblema
L’associazione ha come emblema il seguente
Art.5
Associati
1. Sono associati coloro che sottoscrivono il presente statuto.
2. Possono essere associati tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono gli scopi dell’associazione, ne accettano lo statuto e provvedono al versamento della quota associativa.
3. La quota non è frazionabile o cedibile.
4. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
5. Tutti gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al presidente;
- morte o perdita delle capacità di agire;
- mancato versamento della quota annuale per almeno due anni;
- esclusione per deliberazione del Comitato a seguito di inadempienze o comportamenti che rendano incompatibile il rapporto con l’Associazione. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’interessato con raccomandata A.R.. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al collegio arbitrale, di cui all'art. 14, il quale decide in via definitiva.
Gli associati che per qualsiasi causa cessano di far parte dell’Associazione non hanno alcun diritto sul Patrimonio della stessa.
Art.6
Diritti e obblighi degli associati
1. Tutti gli associati hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per delega;
- svolgere l'opera preventivamente concordata;
- recedere dall’appartenenza all'associazione;
- richiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti nello Statuto;
- formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini e agli obiettivi;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi, di tutta la documentazione relativa alla gestione nel rispetto della L. 675/96, con possibilità di ottenerne copia.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Tutti gli associati sono tenuti a:
- rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi associativi;
- pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea;
- svolgere l'attività preventivamente concordata;
- non compiere atti pregiudizievoli agli interessi, agli scopi e all’immagine dell’Associazione.
Art.7
Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il comitato;
- il presidente e il vicepresidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti; previsto solo nel caso in cui i proventi dell’associazione superino per due anni consecutivi l'ammontare di 1 (UNO) milione di euro; in questo caso il bilancio dovrà recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Tutte le cariche sono gratuite.
Art.8
Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o quando ne venga come di seguito richiesto.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail), inviata presso i recapiti o i numeri di utenza comunicati per iscritto dagli associati, e dai medesimi non revocati.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3 (tre), alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega scritta.
6. Ciascun associato ha un solo voto e non può essere portatore di più di una delega.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
- eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.
Art.9
Comitato
1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 (tre) a 12 (dodici) membri. Esso può cooptare altri 2 (due) membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) inviata presso i recapiti o i numeri di utenza comunicati per iscritto dai membri, e dai medesimi non revocati.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
- eleggere il vicepresidente;
- nominare il segretario;
- predisporre le norme per il funzionamento dell'associazione che dovranno essere approvate dall'assemblea degli associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del comitato, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del comitato che li ha cooptati;
- determinare e richiedere contributi per iniziative rientranti nell'oggetto dell'associazione.
Art.10
Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza semplice dei propri componenti.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 8, comma 4 e 9, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.
6. Il vicepresidente svolge la funzione di consigliere diretto primario del presidente.
Il presidente dura in carica fino alla scadenza del Comitato ed è rieleggibile.
Art.11
Segretario
1. Il coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Art.12
Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto dal Comitato ed ha la medesima scadenza prevista per il Comitato che lo ha eletto.
Il tesoriere:
- predispone lo schema del progetto del bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento in conformità alle decisioni del comitato.
Art.13
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Art. 14
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello del luogo ove è posta la sede dell’associazione, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 15
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art.16
Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere o da chi è munito di procura speciale conferita dal comitato.
Art.17
Quota sociale
1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.18
Bilancio e rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato sulla base dei progetti predisposti dal tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. E’ facoltà del comitato richiedere la formazione anche del rendiconto annuale: per rendiconto si intende una scritturazione semplice composta da una serie ordinata di valori in dare e in avere. La chiusura di esso non potrà mai portare un utile, ma un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto dell'anno successivo e da utilizzare esclusivamente ai fini etico-sociali e, quindi, in forza delle leggi fiscali agevolative, non tassabile.
Art.19
Modifiche allo statuto
1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
Art.20
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, ed in particolare al D. Lgs. 460/97.